Corte costituzionale: no alla mediazione obbligatoria

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. cade così uno dei pilastri della riforma della giustizia, la via attraverso al quale il governo puntava a ridurre il carico soprattutto dei processi civili.
La mediazione obbligatoria … punta alla ricerca di un accordo amichevole o a una proposta per la soluzione di una controversia: l’obiettivo finale è alleggerire il sistema giudiziario nello smaltimento degli arretrati e prevenire l’accumulo di nuovi ritardi nell’amministrazione delle cause. Il tentativo di conciliare le liti deve passare attraverso una serie di soggetti riconosciuti e abilitati, inseriti in un albo speciale del ministero.
Il decreto legislativo del 2010 prevede l’istituto della mediazione obbligatoria in una serie di campi ad “alto tasso di litigiosità” quali le diatribe di condominio, le liti su diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni; e inoltre su: comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi,bancari e finanziari.

…………prima di andare dal giudice non sarà più un obbligo tentare la via della mediazione, canale alternativo di composizione delle controversie, che avrebbe dovuto sottrarre una bella fetta di nuovi fascicoli dalle scrivanie dei giudici per consentire loro di attaccare quel mostro che è l’arretrato civile. Ciò non significa certo che la mediazione sia morta e sepolta, perché la Consulta non ha intaccato le altre ipotesi. È infatti salva la possibilità di utilizzare quella volontaria: anziché andare in giudizio, chiunque può chiamare la controparte a un confronto dal mediatore. Stesso discorso per la mediazione delegata: può essere il giudice, valutata la questione, a proporre alle parti di rivolgersi presso un organismo. E questo vale anche in appello, non solo nel primo grado di giudizio. Resta poi la possibilità che la mediazione sia prevista da clausole contrattuali