Insultare qualcuno sulla propria pagina Facebook può essere considerato «un delitto di diffamazione aggravato dall’aver arrecato l’offesa con un mezzo di pubblicità» equiparato «sotto il profilo sanzionatorio alla diffamazione commessa con il mezzo della stampa». Lo stabilisce una sentenza del tribunale di Livorno, come riferisce oggi Il Tirreno, le cui motivazioni sono state depositate nei giorni scorsi.
Al centro del caso le affermazioni di R.M., 27 anni: poco dopo essere stata licenziata dal centro estetico in cui lavorava, la ragazza ha pubblicato sulla sua bacheca Facebook affermazioni offensive contro l’azienda e l’ex datore di lavoro…
Il giudice ha richiamato l’articolo 595, terzo comma del codice penale, in cui il reato di diffamazione è punito più severamente nel caso in cui l’offesa sia recata con il mezzo della stampa così come attraverso «qualsiasi altro mezzo di pubblicità». Secondo la sentenza, facebook ha una «diffusione incontrollata»…..
Codice penale . Art. 595. Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente ( ingiuria) comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 .
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64]