350mila euro e una casa di lusso in eredità all’amica: “Ma devi accudire la mia gatta”

BOLOGNA – Lunga vita al gatto, anzi alla gatta. E’ proprio il caso di dirlo vista la “fortuna” che una gatta ha rappresentato per un’anziana signora cha ha beneficiato di un’eredità niente male – 350 mila euro -, più un appartamento in pieno centro a Bologna in comodato d’uso gratuito, proprio con il compito di accudire la gatta della proprietaria dell’immobile.

L’IMMOBILE DI LUSSO
La storia è ricostruita nella sentenza del tribunale civile del capoluogo emiliano cha ha dovuto dirimere una controversia tra gli eredi naturali della donna deceduta e la beneficiaria del testamento. In via Farini, pieno centro storico di Bologna e a pochi passi da piazza Maggiore, c’è un immobile di lusso nel quale fino al giugno del 2013 vivevano la proprietaria dell’appartamento, una sua amica e la gatta della prima. Due signore di una certe età, entrambe vedove, che si facevano compagnia e con le quali conviveva anche una bella gatta. Nel 2013 la padrona di casa viene meno lasciando una sorpresa agli eredi.

LA SORPRESA NEL TESTAMENTO
All’apertura del testamento il notaio legge ai congiunti gli ultimi desideri della defunta: “Desidero, inoltre, che la Signora M. rimanga di diritto, per tutta la vita, nell’abitazione di via Farini, Bologna, I e II piano, che già condivide con me a titolo di comodato gratuito. Per le spese condominiali, di manutenzione, le utenze e il mantenimento della mia gatta (se mi sopravvive) desidero sia fissato un deposito di 350.000 (trecentocinquantamila) euro, a questo scopo, presso la Banca Popolare di Milano, a disposizione della Signora M. Alla quale chiedo di predisporre una persona che, in caso di sua morte, le succeda nei diritti e doveri di comodato fino alla morte della suddetta gatta”.

I PARENTI FANNO CAUSA
In altri termini all’amica viente garantito l’uso dell’appartamento vita natural durate, i soldi per ogni necessità e persino l’incarico di individuare un’altra persona che si prenda cura della gatta qualora il felino dovesse sopravviverle. Inutile dire la grande sorpresa e, forse, anche la delusione, degli eredi che, magari sperano di poter godere della proprietà dell’immobile e del patrimonio economico della signora. Non a caso, pochi mesi dopo arriva il ricorso al tribunale civile di una cugina dell’anziana che chiede al giudice del tribunale di Bologna (che ironia della sorte è di fronte all’appartamento) di mettere mano a quella che le appare come un’ingiustizia.

MA IL GIUDICE DA’ RAGIONE ALL’AMICA
Vada per l’appartamento nel quale l’amica della defunta può rimanere fin che vuole, ma che almeno sia lei a metterci i soldi per le spese e per il mantenimento della gatta. Così l’erede, con tanto di certificato di famiglia, che ne attesta il grado di parentela, chiede alla giustizia il sequestro delle 350 mila euro e la consegna del denaro che ritiene le spetti. Di altra opinione la giudice Matilde Betti che, codice alla mano, ha ritenuto non sufficienti le ragioni dalla cugina condannandola persino alle  pese di lite, circa 6 mila euro. Dunque lunga vita alla gatta.

GIUSEPPE BALDESSARRO

La Repubblica, 5 novembre 2017

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/11/05/news/lascia_in_eredita_350mila_euro_all_amica_con_quei_soldi_devi_accudire_la_mia_gatta_-180312619/

In sette a processo a Brindisi per un «like» messo su Facebook

Un gesto che milioni di persone ogni giorno compiono senza stare troppo a pensarci, quasi per un riflesso automatico. Un gesto che però potrebbe configurare un reato. Il primo novembre prossimo andranno a processo sette persone accusate di diffamazione per aver messo un «like» a un post di facebook considerato a sua volta offensivo. Accadrà davanti al tribunale di Brindisi ed è il primo caso del genere che verrà esaminato in un’aula di giustizia italiana mentre all’estero (ad esempio in Svizzera) i giudici si sono già pronunciati sanzionando i «mi piace» in calce a commenti diffamatori.

L’accusa di assenteismo

Il fatto scatenante risale addirittura al 2014 quando su Facebook appare un commento poco lusinghiero nei confronti dell’operato dell’allora sindaco di San Pietro Vernotico (Brindisi), Pasquale Russo e di alcuni dipendenti municipali accusati di essere fannulloni e assenteisti. Secondo il procuratore aggiunto Nicolangelo Ghizzardi non solo l’autore del post incriminato ma anche gli apprezzamenti dei lettori che hanno cliccato il «like» configurano il reato di diffamazione aggravata.

L’esperto: «Condanna difficile, manca il dolo»

«In effetti non mi risulta che in Italia ci siano precedenti di questo tipo» conferma Fulvio Sarzana avvocato e docente di diritto della società digitale all’università telematica di Nettuno. «Esiste solo un caso – prosegue l’esperto – contestato dalla procura di Genova persone che sui social misero il “mi piace” a un post contro i rom. Ma in quella circostanza è stata ravvisata la violazione della legge Mancino sull’incitamento all’odio razziale». Ma davvero può configurare un’offesa all’onore il semplice clic su Facebook? «La Cassazione – dice ancora Sarzana – ha già stabilito che un messaggio offensivo sui social può far scattare la diffamazione. Ma sul semplice “like” personalmente nutro qualche perplessità: il reato presuppone il dolo, una volontà specifica che probabilmente manca a un gesto automatico. Comunque sia, anche in questo caso occorrerà attendere una pronuncia della Cassazione». Certo, se così fosse sarebbe un fatto epocale: già oggi la polizia postale esamina ogni giorno tra le 100 e le 200 denunce per offese su Facebook; se a questo numero si aggiungessero quelle per i “mi piace” gli uffici si intaserebbero al punto tale da rendere inefficaci le denunce stesse.

Claudio Del Frate

Corriere della Sera, 27 settembre 2017

Italicum sotto esame

italicum[1]L’Italicum di fronte alla Consulta. E non solo per il controllo preventivo di costituzionalità previsto dalle riforma costituzionale, ma anche per azione di un giudice che dubita della costituzionalità della nuova legge elettorale. Tra i `nodi´ da sciogliere, il premio di maggioranza e l’assenza di una soglia minima per il ballottaggio. A rimettere gli atti alla Corte Costituzionale è stato il tribunale civile di Messina, dopo aver esaminato uno dei ricorsi presentati in 17 tribunali italiani per iniziativa del Coordinamento democrazia costituzionale e di un gruppo di legali coordinati da Felice Besostri.

…….

E la Consulta risponderà in tempi «ragionevolmente rapidi», assicura il neo presidente Paolo Grossi. La notizia sull’Italicum arriva poco prima della sua elezione. Anche il nuovo presidente, come chi lo ha preceduto, Alessandro Criscuolo, non esita, tra l’altro, a manifestare perplessità sul controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali che è richiesto alla Corte dalla riforma costituzionale varata dal governo Renzi. Ma qui i giudici sono chiamati a rispondere ai rilievi di un tribunale.

Nel ricorso presentato a Messina dall’avvocato Vincenzo Palumbo, vice coordinatore del pool di legali anti-Italicum, erano proposti 13 motivi di incostituzionalità. Il tribunale ne ha accolti sei: il «vulnus al principio di rappresentanza territoriale»; il «vulnus al principio di rappresentanza democratico», punto connesso col premio maggioranza; la «mancanza di soglia minima per accedere al ballottaggio»; la «impossibilità di scegliere direttamente e liberamente i deputati», questione legata ai capilista; le «irragionevoli soglie di accesso al Senato residuate dal Porcellum»; la «irragionevole applicazione della nuova normativa limitata solo alla Camera dei Deputati, a Costituzione invariata», e non al Senato.

……..

Il Tribunale di Messina, a quanto si apprende, ha rinviato alla Corte Costituzionale l’Italicum, facendo propri 8 dei 13 motivi di incostituzionalità proposti dai ricorrenti. I ricorsi erano stati presentati in più tribunali italiani.

 

L’Italicum è stato approvato dal Parlamento il 4 maggio scorso e la sua entrata in vigore è prevista per luglio 2016. Il ricorso presentato a Messina è uno dei 18 depositati presso diversi tribunali italiani.  

Da un articolo pubblicato su La Stampa del 25 febbraio 2016

http://www.lastampa.it/2016/02/24/italia/politica/litalicum-va-alla-consulta-il-tribunale-di-messina-accoglie-un-ricorso-contro-la-legge-elettorale-Qs94oe8i4fVfoMUYKVjgkL/pagina.html

La Repubblica

http://www.repubblica.it/politica/2016/02/24/news/italicum_alla_consulta_accolto_in_parte_il_ricorso_al_tribunale_di_messina-134145936/

Com’ è l’Italicum

http://www.lastampa.it/2015/05/04/italia/politica/capilista-bloccati-e-premio-cos-funziona-litalicum-dBCVANVcvalKaJrf9lSH5J/pagina.html

 

 

 

Approvata la riforma dell’affido

affidamLa famiglia che ha un minore in affido non solo potrà chiederne l’adozione ma godrà anzi di una corsia preferenziale. Alla Camera via libera alla proposta di legge già approvata dal Senato che ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell’affidamento garantendo il diritto alla continuità affettiva dei minori. La nuova legge muta radicalmente l’attuale disciplina che vieta l’adozione da parte degli affidatari scongiurando così il rischio che bambini già provati dal distacco dalla famiglia di origine siano sottoposti a un altro trauma. Ecco, in sintesi le
novità.

Affidatari in corsia preferenziale: in caso di adozione è prevista una
corsia preferenziale a favore di chi ha il bambino in affido. Il Tribunale dei minori dovrà infatti tener conto, nel decidere sull’adozione, dei ‘legami affettivi significativi’ e del ‘rapporto stabile e duraturo’ consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. La corsia preferenziale opera però solo se gli affidatari rispondono ai requisiti per l’adozione (stabile rapporto di coppia, idoneità all’adozione e differenza di età con l’adottato).

Tutela della continuità affettiva: nell’interesse del minore è garantita continuità affettiva con gli affidatari (come ad esempio il
diritto di visita) anche in caso di ritorno alla famiglia di origine e adozione o nuovo affido ad altra famiglia. Il giudice peraltro, nel
decidere sul ritorno in famiglia, sull’adozione o sul nuovo affidamento dovrà ascoltare anche il minore.

Più poteri in tribunale: si ampliano i diritti degli affidatari: chi ha il minore in affido è legittimato a intervenire (c’è l’obbligo di convocazione a pena di nullità) in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità relativi al minore. È poi prevista la facoltà di presentare memorie nell’interesse del minore.
Adozione degli orfani: accanto ai parenti (fino al sesto grado) e alle persone legate da un rapporto stabile preesistente alla perdita dei
genitori, anche l’affidatario potrà ora chiedere l’adozione di un orfano. In tal caso l’adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alle persone singole.

La guerra degli orsetti

berrrrsUn tribunale federale tedesco ha deciso che Lindt potrà continuare a produrre i suoi orsetti di cioccolato, respingendo la richiesta di Haribo che ne chiedeva il ritiro dal mercato sostenendo che fossero troppo simili al suo logo –  un orsetto giallo con un collarino rosso intorno al collo – e ai suoi famosi orsetti gommosi, e che quindi la similitudine tra i due prodotti avrebbe potuto “confondere i consumatori”.

Il tribunale ha spiegato che per quanto simili nella forma, i due prodotti sono facilmente distinguibili e possono essere chiamati in modi diversi: Haribo sosteneva che gli orsetti di cioccolato avvolti nella carta dorata di Lindt sarebbero stati chiamati “orsetti d’oro” proprio come gli orsetti gommosi, ma il tribunale ha deciso che gli orsetti di Lindt possono anche essere comunemente chiamati, per esempio, orsetti di cioccolato.

Il processo era iniziato nel 2012, dopo un anno dalla commercializzazione degli orsetti di cioccolato della Lindt. Haribo ha sostenuto che fossero un’imitazione dei suoi famosi orsetti, che sono sul mercato dagli anni Sessanta, mentre Lindt ha sempre detto che fossero stati pensati sul modello di un altro suo prodotto molto famoso, i conigli pasquali di cioccolato avvolti in carta dorata con un fiocchetto rosso intorno al collo e commercializzati per la prima volta nel 1953. Motivando la sua decisione, il tribunale ha spiegato di aver respinto la richiesta di Haribo anche per non creare una “monopolizzazione del design” dell’ambito dei prodotti tridimensionali.

Haribo è una società dolciaria tedesca fondata nel 1922 e con sede nella città di Bonn. Lindt & Sprüngli, comunemente chiamata Lindt, è una società svizzera che produce cioccolato e altri dolci, è stata fondata nel 1845 ed ha sede nella cittadina di Kilchberg, in Svizzera.

http://www.ilpost.it/2015/09/24/la-guerra-degli-orsetti/

 

 

Divorzio breve

divvvIl divorzio breve è legge. La Camera ha approvato in via definitiva (con 398 sì, 28 no e 6 astenuti) la riforma delle norme sul divorzio italiano, a 41 anni dal referendum del 1974. …
Un traguardo che arriva dopo oltre 10 anni di discussioni in Parlamento. Il tempo di attesa tra separazione e divorzio scende a un anno (invece di tre) se l’addio è giudiziale, ma se il divorzio tra i coniugi è consensuale il tempo scende a 6 mesi. E non cambia nulla se nella coppia ci sono figli minori.

Cambiano anche le norme sul fronte patrimoniale: la comunione dei beni potrà essere sciolta nello stesso momento in cui si sottoscrive la separazione. La riforma potrà incidere sulle cause di separazione in corso, “regalando” tempi più brevi a chi aspetta il divorzio.
…..
Cosa cambia. Il testo interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da:

– anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
– anticipare anche il momento dell’effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
– stabilire una disciplina transitoria.

http://www.repubblica.it/politica/2015/04/22/news/divorzio_breve_e_legge-112597334/?ref=HREA-1

 

 

Chiuso il caso Ylenia

images[2]Adesso Ylenia è veramente morta. Il primo dicembre scorso, il Tribunale di Brindisi ha pubblicato la sentenza con la quale si dichiara la morte presunta di Ylenia Carrisi, primogenita del cantante Al Bano e di Romina Power.  A presentare la richiesta era stato lo stesso Al Bano, a novembre del 2012. C’era poi stata la pubblicazione all’albo, per dare il tempo a chiunque avesse notizie dell’esistenza in vita della donna di farsi avanti. Infine, trascorsi sei mesi, il giudice si è pronunciato con sentenza.

La scomparsa – Ylenia Carrisi è scomparsa a New Orleans alla fine del 1994, all’età di 24 anni. L’ultimo contatto telefonico con la famiglia ci fu fra il 31 dicembre e il primo gennaio, dopo di che il buio più assoluto. ….

La richiesta di morte presunta presentata da Al Bano è stata redatta dall’avvocato Sandro Caforio. Nell’avviso veniva indicata la data di nascita, il luogo della scomparsa e l’ultima residenza, in contrada Bosco, a Cellino San Marco (Brindisi). Nessuno ha nel frattempo risposto all’invito “a chiunque abbia notizie a farle pervenire entro sei mesi dall’ultima pubblicazione”. Nelle scorse settimane si è celebrata una udienza nel corso della quale tutte le persone coinvolte, e cioè i familiari della scomparsa, avrebbero potuto produrre osservazioni riguardo alla procedura. La sentenza può essere pronunciata dopo l’assenza di notizie per un periodo di dieci anni. L’istituto della morte presunta produce gli stessi effetti della morte della persona fisica, ed è rilevante in termini di successione e per statuire come ripartire le eredità. Cesserebbe di avere effetto nel caso in cui la persona in questione torni a dare qualche cenno della propria esistenza in vita. … 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/lecce/cronaca/14_dicembre_17/ylenia-carrisi-dichiarata-morta-brindisi-tribunale-chiude-caso-27978b48-85e3-11e4-9941-fc94f2340fb8.shtml

Più facile dirsi addio

didivChe ci si sia sposati in Comune o in Chiesa da qualche giorno dirsi addio è diventato più facile. Almeno in apparenza.

Una nuova legge – approvata definitivamente dalla Camera la settimana scorsa (il 6 novembre, pubblicato in Gazzetta) – ha, infatti, aggiunto due riti a quello tradizionale che prevede il passaggio dalle aule del Palazzo di Giustizia. Ma anche la Chiesa, per voce di Papa Francesco, ha deciso di rendere più semplice e soprattutto non costoso l’annullamento del matrimonio per vizio di fondo, l’unica forma di fine dell’unione concessa dalla Chiesa. Non è, invece, ancora passata la riduzione da tre a un anno del tempo che deve passare tra il momento della separazione a quello del divorzio. L’obiettivo dichiarato dal ministro della Giustizia Orlando è quello di rendere più veloce la separazione e il divorzio, per i quali oggi si possono impiegare anche anni.

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Le nuove possibilità
Vediamo, dunque, di fare il punto della situazione insieme ad Anna Galizia Danovi, avvocato presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia, e Riccardo Pesce, avvocato presso lo studio Danovi.

1) Separazione dall’avvocato – I coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, per prima cosa devono sottoscrivere un accordo con il quale si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. Superata questa prima fase, i legali trattano e se l’accordo sulla separazione o sul divorzio (che in Italia sono due fasi diverse) viene finalmente trovato, questo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica. Deve essere trasmesso sempre: sia se vi sono figli minori sia se non vi siano. «Nel testo approvato dal governo, il vaglio del procuratore della Repubblica era previsto solo in presenza di figli minori o maggiorenni equiparati a minori, ovvero non economicamente indipendenti o portatori di handicap – dice Anna Galizia Danovi -. Chi non aveva figli, invece, non era sottoposto ad alcun controllo dell’autorità giudiziaria. Anche se per le coppie senza figli si tratta di un solo controllo formale, di fatto è tornato in essere il principio della non completa disponibilità delle parti dei propri diritti».

Nel caso di coppie con figli minori o equiparati il controllo è nel merito, ovvero che l’accordo corrisponda all’interesse dei figli. Sarà, poi, l’avvocato a trasmettere entro 10 giorni (non è chiaro da quando partano i 10 giorni) l’intesa all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è iscritto.

2) Separazione dal sindaco – La possibilità è riservata solo a una minoranza di coppie: devono essere senza figli e l’accordo non deve contenere un “trasferimento patrimoniale”. «Il testo approvato non è chiaro – dice Galizia Danovi – e sembrerebbe prevedere una procedura in due tempi: i coniugi prima depositano l’accordo e la domanda di separazione/divorzio in Comune e, successivamente, ma non prima di 30 giorni, vengono chiamati per la conferma. Bisognerà vedere come si orienterà la prassi, ma non sembra una procedura rapida e snella».

Il giudizio
Bene o male questa riforma? «Sicuramente un elemento positivo è che si voglia velocizzare il procedimento – risponde la presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia – . Vi sono però alcuni elementi negativi, o quantomeno di insoddisfazione, per una legge che – come d’uso, purtroppo – non riforma organicamente il sistema ma si limita ad aggiungere norme senza un vero coordinamento. E così, il testo approvato evitava – in assenza di figli – ogni passaggio giudiziale, di fatto rendendo istantanea l’entrata in vigore dell’accordo. Oggi invece si prevede in ogni caso una trasmissione dell’accordo al Procuratore della Repubblica, il che inevitabilmente comporterà una dilatazione dei termini, e se il carico sarà enorme – come prevedibile – sarà da vedere se i tempi saranno effettivamente inferiore all’attuale. È evidente che la legge modificherà completamente quanto oggi accade riportando al pubblico ministero il potere e le competenze che oggi spettano al giudice. Inoltre, la nuova legge non pare sufficientemente cautelante per le parti c.d. “deboli” (pensiamo soprattutto ai figli ma anche al coniuge che a volte, per la complessità del caso, non riesce a comprendere pienamente il passo che sta per affrontare)».

«È evidente – conclude – che questa norma ha il solo scopo di alleggerire il carico del Tribunale. Inoltre, questa è un’ulteriore prova del fatto che lo Stato intende sempre più liberarsi delle difficoltà – in larga parte create dallo Stato stesso – attribuendo alla parte privata il compito di risolverle. Queste sono tutte indicazioni che ci portano a concludere che l’intento della legge è quello di privatizzare ulteriormente la giustizia, obiettivo in alcuni ambiti apprezzabile ma di estrema delicatezza per quanto concerne il diritto di famiglia. L’eliminazione – ovvero il sostanziale ridimensionamento – del controllo dell’autorità giudiziaria avrà l’effetto di rovesciare, e senza che sia detto esplicitamente, l’impianto connesso al diritto di famiglia che tra l’altro più volte è stato difeso dalla Corte Costituzionale. Si tratta di un impianto che certamente andava riformato, ma che avrebbe meritato una riforma organica e con ampie garanzie di protezione per le parti deboli».

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http://27esimaora.corriere.it/articolo/separazione-e-divorzio-consensualee-davvero-piu-facile/

La Rota Romana

srLA ROTA ROMANA –All’insaputa dei più, il Tribunale della Rota Romana – più conosciuto come la Sacra Rota – si riunisce e giudica da più di 500 anni nel palazzo della Cancelleria, a due passi dalla piazza della movida capitolina, Campo de’ Fiori. Fatto costruire nel 1513 dal Camerlengo di papa Sisto IV, tra le sue mura si decide tutta la giustizia vaticana: la Penitenzieria Apostolica, Segnatura Apostolica e la Rota Romana.

Le origini risalgono alla Cappella Domini Papae, ai cui membri il Papa affidò sin dal 1100 il compito di istruire cause e pronunciare sentenze. Il tribunale della Sacra Rota viene istituito formalmente nel 1331 con la bolla Ratio iuris, emanata da Giovanni XXII il 16 dicembre 1331. Organo di appello del diritto canonico, oggi giudica in seconda istanza le cause definite dai tribunali ordinari diocesani, in casi eccezionali funge anche da corte di terza istanza (simile alla Cassazione del diritto italiano), per le cause già trattate in appello sia dalla stessa Rota o da altro Tribunale ecclesiastico d’appello.

Soprattutto, però, è il tribunale ordinario del Pontefice e come tale giudica le cause che le sono espressamente riservate dal diritto canonico e quelle che le vengono affidate direttamente dal Papa. I giudici rotali sono di diretta nomina papale e costituiscono un collegio presieduto dal Decano, giudicano in turni di tre uditori e attualmente sono ventuno.
……..

IL “DIVORZIO CATTOLICO” – La maggioranza delle cause decise dalla Sacra Rota riguardano la dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio: comunemente conosciuto come una sorta di divorzio cattolico, permette di risposarsi in Chiesa anche di seconde nozze.

La Chiesa Cattolica non riconosce motivi di annullamento del sacramento matrimoniale, il diritto canonico però stabilisce che, se viene dimostrata ex post la sussistenza di una causa di nullità già esistente prima del matrimonio, la validità del vincolo è viziata e dunque i coniugi sono sciolti dagli obblighi matrimoniali.

Per ottenere la pronuncia, il coniuge che voglia far valere la nullità deve rivolgersi al tribunale ecclesiastico di primo grado (uno dei 18 tribunali regionali competenti per le cause di nullità matrimoniale). Lo scioglimento però diventa esecutivo dopo la pronuncia di due sentenze conformi: se la prima istanza si conclude in modo favorevole alla nullità, è necessario appellarsi in secondo grado per ottenere la seconda sentenza affermativa. Nel caso, però, in cui la prima e la seconda pronuncia siano difformi, è necessario adire al terzo grado di giudizio per dirimere la questione.

La Sacra Rota può essere scelta dall’attore come tribunale di secondo grado, dopo una prima pronuncia del tribunale regionale, nonostante il grado superiore ordinario sarebbe il tribunale regionale . Nel caso in cui serva una terza pronuncia, invece, il ricorso al Tribunale Rotale è obbligatorio.

Quanto alle ragioni della nullità, il diritto canonico riconosce un elenco tassativo di motivi: l’impotenza; l’incapacità di contrarre per cause di natura psichica, per difetto di “discrezione di giudizio” (incapacità di valutare gli effetti del matrimonio, nei suoi risvolti pratici) e per “insufficiente uso di ragione” (per esempio se sono stati assunti farmaci, alcool o droghe al momento dell’atto); ignoranza (applicabile solo in caso di coniugi adolescenti); errore di persona o sulle qualità della persona; dolo (inganno voluto coscientemente, ai danni del coniuge per estorcere il consenso nuziale); simulazionetimore (in caso di violenze o di matrimonio contratto solo per liberarsi da un timore grave) e infine nel caso in cui il celebrante non abbia i requisiti formali.

RICEZIONE NEL DIRITTO ITALIANO – Perchè la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso determini anche l’annullamento del matrimonio civile, è necessario che la sentenza ecclesiastica venga accolta dall’ordinamento italiano, attraverso la procedura di delibazione presso la corte d’Appello competente per territorio. Attenzione, però: il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche non è automatico. ….
I MATRIMONI FAMOSI – Se il re d’Inghilterra Enrico VIII ha dovuto fondare la Chiesa anglicana per poter divorziare da Caterina d’Aragona, gli aristocratici venuti dopo di lui hanno potuto scegliere il rimedio meno drastico e adire alla giustizia ecclesiastica per ottenere la dichiarazione di nullità del loro matrimonio. La lista è lunga: ………

http://www.vocidiroma.it/articolo/lstp/43299/

 

 

L’Argentina e gli “avvoltoi”

srge«AVVOLTOI », li chiama il ministro dell’Economia argentino, Axel Kicillof. Il quale di certo soffre di un deficit di credibilità: l’Argentina convive coi default, da ieri è entrata nella sua seconda bancarotta in 13 anni. Inoltre il suo paese non gode della minima simpatia tra i risparmiatori italiani defraudati dai tango-bond. E tuttavia Kicillof ha dalla sua parte un economista autorevole e progressista, il premio Nobel Joseph Stiglitz della Columbia University di New York. «Questa è una bomba made in Usa, non solo contro l’Argentina ma con effetti sull’intera economia globale». La “bomba” a cui si riferisce Stiglitz in un’intervista al New York Times è una sentenza del giudice federale di Manhattan, Thomas Griesa. Il tribunale Usa ha dato ragione a uno spregiudicato hedge fund e ha messo in gravi difficoltà la terza economia più grande dell’America latina. Non è un caso isolato: dal Perù al Congo, si moltiplicano vicende analoghe, in cui il “diritto del creditore” viene imposto da un tribunale americano e prevale sulla sovranità di intere nazioni.

Il vincitore del braccio di ferro con Buenos Aires per ora è Paul Singer, a capo di uno hedge fund relativamente piccolo. Ha solo trecento dipendenti, sta mettendo in ginocchio una nazione di 41 milioni di abitanti. Singer col suo fondo Elliott Management si candida a ripetere l’exploit di George Soros, che nel 1992 con le sue scommesse speculative costrinse la sterlina britannica ad un’umiliante svalutazione e all’uscita dal Sistema monetario europeo (un trauma che pesa tuttora nel dibattito inglese sull’euro). Simili per l’audacia e il gusto delle scommesse azzardate, Soros e Singer sono agli antipodi nelle loro visioni politiche. Soros è il “miliardario rosso” che non perde occasione per finanziare movimenti di sinistra. Singer al contrario è un ideologo della destra radicale, libertaria e mercatista, vicino al probabile candidato presidenziale repubblicano Rand Paul. A 69 anni, Singer si sente impegnato in una crociata ideologica, per affermare che i diritti dei creditori vanno rispettati sempre e comunque. Pagare fino all’ultimo centesimo i debiti degli Stati sovrani, secondo lui, è una regola sacra per imporre il buongoverno e castigare i politici incompetenti.

Nel caso dell’Argentina qualche ragione lui può anche averla. Di certo Singer non si muove solo per affermare dei principi. Se la spunta, mette le mani sul “jackpot”, il gran premio alla lotteria dei bond. Lui ha rastrellato dei bond argentini il cui valore nominale è di 170 milioni, pagandoli molto meno, acquistandoli da investitori che ormai avevano perso ogni speranza verso Buenos Aires. Singer si è messo alla testa degli “irriducibili”, quegli investitori che hanno rifiutato le transazioni offerte dall’Argentina. Con il suo accanimento a proseguire la battaglia nelle giurisdizioni americane, oggi potrebbe incassare fino a 1,5 miliardi con gli interessi composti, grazie a quelli che sembravano fino a pochi anni fa dei pezzi di carta straccia. La sentenza del giudice federale Griesa, dando ragione allo hedge fund Elliott Management, vieta a Buenos Aires di pagare i suoi creditori più recenti, quelli cioè che hanno sottoscritto bond di nuova generazione, se prima o contestualmente non viene anche rimborsato Singer. 536 milioni che l’Argentina era già pronta a versare sono stati congelati, lasciando a mani vuote anche i detentori dei bond recenti.

L’Argentina di oggi, pur rimanendo un paese afflitto da malgoverno e corruzione, recessione e inflazione, non è certo cosi` malata come quella del 2001 — 2002. Ha una bilancia commerciale in attivo grazie all’export agricolo, ha uno Stato solvente e un sistema bancario funzionante. Allora perché non fa la cosa più semplice, cioè paga Singer e volta pagina? Anche Buenos Aires tiene duro su questioni di principio e non vuole perdere la faccia inginocchiandosi davanti a uno hedge fund nordamericano. Ma non è in ballo solo una questione di prestigio. Il ministro Kicillof ce l’ha con gli “avvoltoi” perché teme che siano solo i predatori più rapidi, dietro i quali è pronto a muoversi un esercito molto più numeroso. Dopo aver pagato a Singer 1,5 miliardi, Buenos Aires potrebbe essere costretta a risarcire tutti quanti gli “irriducibili” con un costo di 13 miliardi. E poi potrebbero rifarsi avanti anche tutti coloro che incassarono perdite sui tango-bond durante la bancarotta del 2002. A quel punto, se la giustizia americana estendesse gli stessi diritti a tutti gli ex creditori, il conto per l’Argentina salirebbe fino a 200 miliardi di dollari. Altro che cifre simboliche, il paese sarebbe costretto a subire un salasso davvero sostanziale.

In quanto ai principi, quello che preoccupa Stiglitz e altri osservatori è il potere erga omnes della giustizia americana. La ragione per cui l’Argentina non può permettersi di ignorare la sentenza del giudice di Manhattan, è che i suoi bond vengono emessi sulla piazza di New York oppure ricorrono a banche americane come “stanza di compensazione” per garantirne la liquidità e gestire il mercato secondario. La giustizia americana diventa così una giustizia globale, e non solo per paesi di serie B come l’Argentina, il Perù o il Congo. Come si è visto di recente nel caso della maxi-multa alla banca francese Bnp Paribas, nessuno può permettersi di ignorare le regole stabilite dagli Stati Uniti, a meno di tagliarsi fuori dal mercato dei capitali più vasto e più efficiente del mondo

Federico Rampini

Paul Singer e gli “avvoltoi” che strangolano l’Argentina

Repubblica 1 agosto 2014

http://interestingpress.blogspot.it/2014/08/paul-singer-e-gli-avvoltoi-che.html

I Tango bond

tangobI bond argentini, denominati anche tango Bond, sono i titoli di Stato della Repubblica argentina equivalenti ai nostri Bot e Btp. I risparmiatori che acquistano titoli del debito pubblico diventano creditori nei confronti dello Stato che li emette e che si obbliga a restituire loro (rimborsare), a scadenze prestabilite, il capitale investito e gli interessi previsti.

Nel caso dei Tango bond, pertanto, l’Argentina avrebbe dovuto rimborsare a scadenza il capitale investito ai risparmiatori che li avevano acquistati.

A Dicembre del 2001 il governo argentino ha dichiarato l’insolvenza. I risparmiatori italiani coinvolti sono stati circa 450.000 per un controvalore complessivo di 14,5 miliardi di dollari, all’epoca corrispondenti a 12,8 miliardi di euro, pari a quasi un punto percentuale del nostro Pil (la ricchezza prodotta in un anno dall’Italia intera)…

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Gli Hedge fund

Una definizione appropriata di Hedge Fund potrebbe essere: “Qualsiasi fondo che non sia un convenzionale fondo d’investimento”; in altri termini qualsiasi fondo che utilizzi una strategia o una serie di strategie diverse dal semplice acquisto di obbligazioni, azioni (fondi comuni d’investimento a capitale variabile – mutual funds) e titoli di credito (money market funds) e il cui scopo è il raggiungimento di un rendimento assoluto e non in relazione ad un benchmark.
Gli Hedge Fund vengono di volta in volta indicati come strumenti di investimento alternativi, fondi speculativi, fondi di fondi, sempre in contrapposizione con le forme di gestione dei risparmio di tipo tradizionale, regolate da leggi e regolamenti specifici che ne limitano l’operatività e il rischio.
Il termine anglosassone “hedge” significa letteralmente copertura, protezione e, in effetti, questi fondi nascono proprio con l’intento di gestire il patrimonio eliminando in gran parte il rischio di mercato. La filosofia degli Hedge Fund è quella di ottenere risultati di gestione positivi indipendentemente dall’andamento dei mercati finanziari in cui operano.

Che cosa sono e come investire sugli Hedge Fund